L.R.
18 agosto 1989, n. 26 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della L.R. 3 giugno 1975, n. 40: «Norme per la definizione dei
comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici» e della L.R. 8
giugno 1984, n. 29 sullo snellimento delle procedure in materia urbanistica - e
adeguamento della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52: «Approvazione del Piano urbanistico
territoriale» - ai principi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1989, n. 35, S.O. n. 1.
(2)
Vedi, anche, l'art. 49, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Legge
modificata con L.R. 14 maggio 2003, n. 8.
TITOLO
I
Finalità
della legge
Art.
1
[1.
In attesa che si proceda ad una revisione generale della legislazione regionale
in materia urbanistica, edilizia e di assetto del territorio, anche in
relazione alla imminente riforma delle autonomie locali, la Regione dell'Umbria
con la presente legge disciplina in via transitoria gli strumenti di
pianificazione, allo scopo di dare piena attuazione alla legislazione statale
in materia di paesaggio, di ridefinire contenuti e competenze dei diversi
livelli di pianificazione e di snellire le procedure in materia di approvazione
degli strumenti urbanistici] (3).
(3)
Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1,lettera g), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
TITOLO
II
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
Art.
2
1. (4).
(4)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 1, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
3
1. (5).
(5)
Il presente articolo, che sostituiva la lettera e) all'art. 2, L.R. 3 giugno
1975, n. 40, è stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
4
1. (6).
(6)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 14, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
5
1. (7).
(7)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 15, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
6
1. (8).
(8)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 22, L.R. 3 giugno 1975, n. 40, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
7
1. (9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
8
1. (10).
(10)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 31, L.R. 3 giugno 1975, n. 40.
TITOLO
III
Norma
transitoria: modifica ed integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 8
giugno 1984, n. 29
Art.
9
(11).
(11)
Il presente articolo - cui l'art. 11, L.R. 7 gennaio 1997, n. 1 aveva aggiunto
il comma 5-bis ed il cui primo comma aveva sostituito l'art. 1, L.R. 8 giugno
1984, n. 29 - è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
TITOLO
IV
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e relative norme
di attuazione del Piano urbanistico territoriale
Art.
10
1. (12).
(12)
Sostituisce il terzo trattino dell'art. 1, L.R. 27 dicembre 1983, n. 52
Art.
11
1. (13).
(13)
Sostituisce l'art. 1 delle Norme d'attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
12
1. (14).
(14)
Sostituisce l'art. 2 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
13
1. (15).
(15)
Sostituisce l'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
14
1. (16).
(16)
Aggiunge l'art. 4-bis alle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
15
1. (17).
(17)
Sostituisce l'art. 5 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
16
1. (18).
(18)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
17
1. (19).
(19)
Sostituisce l'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
18
1. (20).
(20)
Sostituisce l'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
19
1. (21).
(21)
Sostituisce l'art. 10 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
20
1.
Al primo comma dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale, dopo il numero «6», è aggiunta la seguente frase: «purché
autorizzati con le forme e le procedure di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497».
Art.
21
1.
Sono abrogati:
a)
il secondo comma dell'art. 18 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico
territoriale;
b)
l'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale;
c)
l'art. 27 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale.
Art.
22
1. (22).
(22)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 28 delle Norme di attuazione del
Piano urbanistico territoriale, contenute nella L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, è
stato abrogato dall'art. 28, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
TITOLO
V
Norma
finale
Art.
23
Principi
per la revisione ed il riordino della legislazione regionale in materia
urbanistica.
[1.
La revisione della legislazione regionale vigente in materia urbanistica,
edilizia, ambientale, di assetto e di utilizzazione del territorio e di tutela
e valorizzazione del paesaggio, dovrà conformarsi ai seguenti principi:
a)
conferire alle Province le funzioni già attribuite e delegate con legge
regionale alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane, in materia di
pianificazione territoriale, urbanistica, tutela e valorizzazione del paesaggio
e dei beni culturali, garantendo la partecipazione dei Comuni interessati;
b)
garantire l'integrazione tra la pianificazione territoriale a livello
regionale, sovracomunale, comunale ed il Piano regionale di sviluppo, anche
mediante la previsione di progetti integrati di area;
c)
attribuire alle Province il compito di individuare ambiti territoriali o
tematici cui riferire piani, programmi e progetti di livello sovracomunale,
garantendo la partecipazione dei Comuni interessati, anche mediante appositi
organismi di raccordo e consultazione;
d)
semplificare le procedure in materia di provvedimenti abilitativi degli
interventi sul territorio, riconducendo le varie fasi procedurali nell'ambito
del procedimento principale di spettanza del sindaco:
prevedere
forme di responsabilizzazione di tecnici e dei liberi professionisti
nell'ambito dell'istruttoria delle procedure amministrative in materia di
provvedimenti abilitativi degli interventi sul territorio;
e)
riordinare e semplificare le procedure in materia di adozione- approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale generali ed attuativi; prevedere
forme di responsabilizzazione dei tecnici redattori degli strumenti urbanistici
nell'ambito dell'istruttoria delle procedure amministrative; prevedere la
sostituzione dei controlli necessari con forme di controllo eventuale,
utilizzando anche l'istituto del silenzio-assenso e ridefinendo le forme di
controllo in modo da garantire le congruità con i livelli decisionali;
f)
prevedere e disciplinare forme di partecipazione dei soggetti interessati nei
procedimenti amministrativi concernenti gli atti abilitativi sugli interventi nel
territorio;
g)
prevedere forme di supporto tecnico da mettere a disposizione delle
Amministrazioni locali.
2.
Entro il 31 dicembre 1989 il Consiglio regionale delibererà una legge nella
materia di cui al primo comma in conformità ai principi ivi stabiliti] (23).
(23)
Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera g), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Cartografia
(24)
(24)
L'originale cartografico della tavola V prevista dall'art. 10 della presente
legge, elaborato in scala 1:
100.000
è depositato presso l'Ufficio del Piano urbanistico territoriale della Giunta
regionale.